L’indicatore va calcolato determinando la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. Il decreto, poi, chiarisce quali sono le modalità di definizione delle informazioni necessarie per il calcolo dell’indicatore. Occorre innanzitutto individuare le transazioni commerciali che rientrano nel calcolo dell’indicatore. Queste sono intese come i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
Ai fini del calcolo dell'indicatore si intende per:
- per “giorni effettivi”, si intendono tutti i giorni da calendario, compresi i festivi. Dal calcolo dell’indicatore vanno esclusi i periodi in cui la somma era inesigibile, essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso;
- per “data di scadenza”, si intende il termine entro il quale la fattura (o la richiesta equivalente di pagamento) deve essere pagata, ai sensi dell’articolo 4 del Dlgs 231/2002 (30/60 gg.);
- per “data di pagamento”, si intende la data effettiva di pagamento del fornitore, coincidente con la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria.
- L’”importo dovuto” costituisce la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, e comprende le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.